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Professore (abbreviato prof.) è il titolo che designa gli eruditi esperti in un settore o in una disciplina e che esercitano attività di insegnamento in una scuola di grado superiore.

In Italia viene usualmente attribuito a chi insegna in un'università o in una scuola secondaria. In lingua inglese il titolo Professor è riservato ai professori universitari; il termine profesor in spagnolo è usato per gli insegnanti della Università e della scuola secondaria; in francese il termine è usato sia per le scuole secondarie che per le scuole primarie, nella forma Professeur des écoles; in tedesco il termine Professor ha un significato analogo a quello italiano in Austria, mentre in Germania è limitato, oggi, ai professori universitari; con riferimento al liceo lo si trova nella letteratura fino ai primi del Novecento. Le lingue non europee non permettono confronti.

Il titolo designa anche un musicista che suona in un'orchestra, specialmente sinfonica ("professore d'orchestra").

Italia[]

Scuola secondaria[]

Il titolo di professore viene utilizzato anche per gli insegnanti di entrambi i gradi della scuola secondaria. Esso è accordato sia a quanti siano assunti in ruolo, sia a quanti ricevano un incarico di insegnamento a tempo determinato.

Da un punto di vista formale, il titolo denota le persone che abbiano superato un esame che abilita alla professione corrispondente, in questo caso l'esame di abilitazione all'insegnamento; quindi è analogo agli altri titoli professionali come medico, infermiere, farmacista, avvocato, ingegnere, architetto, consulente del lavoro, dottore commercialista. Secondo l'attuale normativa per accedere all'esame di abilitazione è necessaria una laurea specifica, a seconda della classe di concorso (correlata alla disciplina insegnata) scelta.

Dopo l'ultimo concorso a cattedra indetto nel 1999, la normativa più recente (ma anch'essa in via di revisione) prevedeva che per accedere all'insegnamento nelle scuole secondarie occorresse, dopo la laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) anche la frequenza di una scuola di specializzazione biennale, correlata alla specifica classe di concorso. Dal 2009 la scuola di specializzazione è stata sospesa ed è in via di definizione il nuovo percorso per il reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Esso dovrebbe consistere, dopo la laurea triennale, in un corso di laurea magistrale specifico a numero chiuso, seguito da un anno di tirocinio formativo nelle scuole.

Università[]

Nel sistema universitario italiano, si distinguono i seguenti ruoli accademici:

  • professore ordinario (o professore di prima fascia)
  • professore associato (o professore di seconda fascia)
  • ricercatore universitario con attribuzione, in caso di affidamento di uno o più corsi curriculari, del titolo di professore aggregato per l'intero anno accademico in cui si tengono tali corsi.
  • ricercatore a tempo determinato

Ogni docente afferisce ad un settore scientifico disciplinare: questi ultimi sono aggregati in più aree (attualmente quattordici).

I professori universitari in ruolo possono operare negli Atenei di appartenenza per un "tempo definito" di 250 ore annuali (comprensive di lezioni ex cathedra, assistenza agli studenti e ai laureandi) o a "tempo pieno" (di almeno 350 ore annuali). Nel primo caso la retribuzione è minore, ma il professore ha diritto a svolgere la sua attività professionale anche in altri contesti. Tale disposizione, oltre ad andare incontro a particolari esigenze degli interessati, mira a garantire agli Atenei l'apporto di esperienze provenienti dal mondo produttivo, diminuendo il tasso di astratto accademismo. Il professore "a tempo definito" non può svolgere determinati incarichi amministrativi e di coordinamento (Presidenze di Facoltà, Direzioni dipartimentali e inter-dipartimentali, Consiglio d'Amministrazione e Rettorato): tali incarichi sono, infatti, riservati ai soli professori di prima fascia a "tempo pieno".

A professori ordinari in pensione o per i quali siano stati accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni di servizio in tale qualità, le facoltà possono proporre al ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di conferire, agli stessi, il titolo di professore emerito (concesso attraverso DPR). Ai professori emeriti non sono riservate particolari prerogative accademiche.

Carriera nell'università[]

Alla "base" dell'ideale piramide (1. Professore di I fascia; 2. Professore di II fascia; 3. Ricercatore universitario) troviamo i ricercatori universitari. Si diventa ricercatore universitario a seguito di una valutazione comparativa bandita dalle singole Facoltà universitarie: una Facoltà può richiedere al proprio Ateneo di bandire un posto solo dopo aver avuto la garanzia della copertura stipendiale da parte del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione.

La stragrande maggioranza delle carriere universitarie inizia proprio con l'esercizio dell'attività di ricercatore (anche se tale condizione non è indispensabile); segue poi la nomina a professore di II fascia e infine la nomina a professore di I fascia. Teoricamente, questi passaggi possono essere saltati, cosicché si può divenire direttamente professore di II fascia, o anche professore di I fascia, anche se ciò è molto improbabile, specialmente nell'ultimo caso. Sempre in teoria, per vincere una cattedra non è necessaria neppure la laurea. Nel caso il candidato a un concorso di professore di I fascia non sia già professore di II fascia confermato, sarà tenuto a svolgere una lezione cattedratica.

La procedura di valutazione per il ruolo di Ricercatore universitario è espletata da una commissione di tre membri (tre professori ordinari oppure due professori ordinari ed un professore associato; in entrambi i casi uno dei tre è designato dalla Facoltà che ha richiesto l'attivazione della procedura, e viene definito "membro designato") che sottopone il candidato a esami scritti e orali, e alla disamina delle eventuali pubblicazioni a stampa. A decorrere poi dal terzo anno dalla presa di servizio, il ricercatore universitario può ottenere la conferma in ruolo da una commissione nazionale di tre membri.

Attualmente, il ruolo in esaurimento degli "assistenti ordinari" - che a suo tempo avevano superato un concorso nazionale ma che non hanno superato, per diversi motivi, quello di idoneità a partire dal 1980 (anno di entrata in vigore della nuova normativa sul reclutamento del personale docente universitario) - è assimilato a quello del ricercatore universitario, col medesimo trattamento economico.

Il professore incaricato stabilizzato (anch'esso ruolo in esaurimento), invece, è oggetto di controversia. In Italia vi sono attualmente (al 23/11/2008) 49 professori "incaricati stabilizzati" che, per un motivo o per l'altro, non hanno conseguito il giudizio positivo d'idoneità a partire dal 1982. Essi svolgono attività didattica al pari di un professore di II fascia, ma godono di una retribuzione minore.

Solitamente, dopo la laurea specialistica (o laurea di vecchio ordinamento) e prima di diventare ricercatori universitari, si svolge un dottorato di ricerca o altra attività di collaborazione presso un gruppo di ricerca afferente al settore disciplinare di interesse, spesso come cultore della materia o esercitatore ufficiale dei corsi. Dopo il dottorato di ricerca, si può proseguire ottenendo assegni di ricerca di durata variabile da uno a quattro anni rinnovabili una sola volta, borse di studio-post dottorato, oppure contratti di docenza.

Anche per assumere il titolo di professore di II fascia, l'iter prevede prima di tutto una valutazione comparativa dei titoli presentati, prevalentemente consistenti nei contributi pubblicati come articoli scientifici (in ambito scientifico-tecnologico) o come saggi, libri o altro (in ambito umanistico). La valutazione dei titoli viene poi integrata dalla discussione degli stessi titoli e da una lezione cattedratica di fronte a una commissione nazionale di cinque componenti (tutti professori ordinari, uno dei quali è tuttavia "membro nominato" dalla Facoltà che ha bandito il posto). A seguito di valutazione positiva, si consegue l'idoneità a professore di II fascia o "professore associato".

Una Facoltà universitaria (e non necessariamente quella che ha bandito il posto) può decidere di chiamare in ruolo una persona risultata idonea in una valutazione comparativa. La Facoltà che ha chiesto il posto ha 60 giorni di tempo per decidere; successivamente la chiamata può avvenire da parte di qualunque altro Ateneo. La Facoltà decide chi debba essere reclutato valutando se il profilo dell'idoneo, riguardo alle specifiche attività svolte, coincide con quello previsto per il posto da coprire. Generalmente, la Facoltà che ha svolto il concorso recluta il candidato interno, il cui profilo coincide con quello dichiarato sul bando del concorso. In ogni caso l'idoneità ha validità di cinque anni.

All'atto della chiamata in ruolo da parte di una Facoltà, si assume per un triennio il titolo di professore associato non confermato. Dopo un triennio di servizio in qualità di associato non confermato, si procede alla conferma in ruolo da parte di una commissione nazionale di tre professori (due ordinari, un associato), che esamina l'attività di ricerca e di didattica svolte nel triennio di prova. Se la conferma non avvenisse, il professore associato non confermato potrà presentarsi a una successiva commissione incaricata di valutarne i titoli.

A seguito di ulteriore valutazione comparativa dei titoli acquisiti (pubblicazioni ed altro), si può conseguire l'idoneità a professore di I fascia o "professore ordinario" dopo giudizio favorevole della maggioranza di una commissione di cinque professori ordinari, uno dei quali designato come "membro nominato" dalla Facoltà che ha bandito il concorso pubblico. La chiamata in ruolo da parte di una Facoltà avviene poi in modo analogo a quanto detto riguardo al professore di II fascia.

All'atto della chiamata, l'idoneo assume per un triennio il titolo di professore straordinario. A seguito poi di una valutazione dei titoli pubblicati e delle attività istituzionali svolte, effettuata da una commissione nazionale di tre professori ordinari, dopo un triennio il professore straordinario, qualora venga confermato in ruolo, consegue la qualifica di professore ordinario, massimo grado della docenza accademica. Se la conferma non avvenisse, il professore straordinario potrà presentarsi a una successiva commissione incaricata di valutarne i titoli.

Voci correlate[]

  • Cariche accademiche
  • Ricercatore

Collegamenti esterni[]

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